La Corte Costituzionale sul potere di nomina del Commissario ad acta e del subcommissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale (Corte cost., sent. 3 luglio 2019 – 24 luglio 2019, n. 200)

La Corte Costituzionale – rilevando l’infondatezza, in ogni sua parte, del ricorso proposto dalla Regione Calabria per conflitto di attribuzione intersoggettivo volto ad ottenere la sospensiva e l’annullamento, previa declaratoria della lesione delle facoltà di audizione e partecipazione della Regione e di non spettanza allo Stato del decreto di nomina del Commissario ad acta e del subcommissario per l’attuazione del piano sanitario regionale di rientro dai disavanzi – ha dichiarato che, anche successivamente al previsto triennio di conclusione dell’originario piano di rientro resta ferma l’esigenza dell’intervento sostitutivo dello Stato in relazione agli obiettivi non ancora raggiunti da parte della Regione: intervento finalizzato ad assicurare, oltre che l’unità economica della Repubblica, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (sentenza n. 266 del 2016). L’attuazione del piano di rientro delimita, infatti, temporalmente i compiti commissariali in una dimensione teleologica. Con la conseguenza, appunto, della legittimità – ed anzi della necessità – della continuità dell’azione del commissario, le cui funzioni, […] come specificate dai programmi operativi, devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali (sentenza n. 266 del 2016).Quanto alla mancata partecipazione del Presidente della Giunta regionale alla riunione del 7 dicembre a seguito del telegramma urgentissimo di convocazione arrivato in data 6 dicembre, è comunque decisivo e assorbente il rilievo che la partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle riunioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131 del 2003, non esaurisce, per quanto qui rileva, le modalità attraverso le quali è attuato il principio di leale collaborazione: modalità che il legislatore può diversamente disciplinare con normative di settore relative a specifici tipi di intervento sostitutivo (sentenza n. 56 del 2018). Nella specie, la disciplina dei piani di rientro e dei connessi commissariamenti è ispirata a un costante confronto collaborativo tra il livello statale e quello regionale, la cui sede di elezione è rappresentata dall’azione congiunta del «Comitato paritetico permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza» e del «Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti» regionali, istituiti dagli artt. 9 e 12 dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005: organismi la cui stessa composizione, improntata a una compenetrazione tra la componente statale e quella regionale, garantisce di per sé il pieno coinvolgimento della Regione in merito all’analisi dell’andamento del proprio piano di rientro. Alla Regione Calabria erano, appunto, per tal via, già ben note le criticità del commissariamento, che giustificavano l’esercizio del potere di sostituzione del commissario. Dunque, la nomina del Commissario e del subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale spettavano al Governo. Le facoltà di audizione e partecipazione della Regione non si estendono, del resto, all’individuazione nominativa del commissario e del subcommissario, la cui scelta spetta in via esclusiva al Governo. Dal che, anche sotto tale profilo, deriva l’insussistenza delle asserite lesioni di competenze regionali.

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