Terapie “salvavita” e periodo di comporto: rimessa alla Corte costituzionale la normativa del pubblico impiego non contrattualizzato (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ord. 16 gennaio 2019 – 3 luglio 2019, n. 647)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 comma 3, T.U. 10.1.1957 n. 3, in relazione agli artt. 3 e 32, Costituzione, nella parte in cui, per il caso di “gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di assenza per malattia i periodi non computabili secondo l’art. 35, comma 14, c.c.n.l. 2006 – 2009 – comparto Università, vale a dire i “giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie”.

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