La Suprema Corte di Cassazione, in tema di attribuzione del cognome materno o paterno al minore deve tenere conto del primario interesse dello stesso a vedere tutelata la sua autonoma identità personale, non ancora formatasi del tutto al momento del riconoscimento ad opera dei genitori. Più nello specifico, la Corte, in caso di riconoscimento non contestuale ad opera dei genitori, ha ritenuto opportuno legittimare l’anteposizione del cognome paterno a quello materno già attribuito in precedenza, in quanto non esiste in materia un principio di “prior in tempore” ma ciò che conta è non creare una prevalenza di un genitore sull’altro e dunque garantire la giusta percezione dell’ambiente familiare da parte del figlio. Sul punto così pronuncia: “in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, (…) i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta” e di conseguenza “la scelta, anche officiosa, del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’art. 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (Cass. civ. sez. I n. 12640 del 18 giugno 2015). Il giudice è investito dall’art. 262 c.c., comma 2 (e 3), del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda nè la prima attribuzione, essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del “prior in tempore”, nè il patronimico, per il quale non sussiste alcun “favor” in sè nel nostro ordinamento (Cass. civ. sez. I n. 2644 del 3 febbraio 2011)”.
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