Legittimo il rigetto dell’istanza di autorizzazione a esportare un farmaco che potrebbero essere usato, nello stato destinatario, per l’esecuzione della pena di morte (T.A.R. Lazio, sez. III – ter, sent. 10 luglio 2019, n. 9158)

L’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 221/17 prevede che le operazioni soggette al controllo dello Stato devono essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed agli altri obblighi internazionali assunti dall’Italia. Risulta, dunque, legittimo il rigetto della richiesta di esportazione di medicinali dual use, laddove motivato sull’applicazione dei principi ispiratori della politica estera nazionale, tra cui rientra il doveroso “rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario”. In tale prospettiva, la circostanza che nello Stato destinatario dell’esportazione sia in vigore la pena capitale integra un elemento certamente idoneo a orientare l’ampia discrezionalità assegnata all’Amministrazione dalla disciplina di settore, a nulla rilevando che sul piano strettamente formale non sarebbe prevista, tra le modalità di esecuzione della sanzione, quella che prevede l’utilizzo del materiale oggetto dell’istanza di esportazione.

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