Non può ritenersi che durante il periodo di fruizione del congedo parentale maturino anche i permessi retribuiti previsti dal citato art. 33 e ciò in quanto il “cumulo” dei permessi consentito dall’art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 151 del 2001 deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore; e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone, necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare.
Durante il periodo di congedo parentale, all’opposto, l’attività lavorativa viene messa in uno stato, per così dire, di quiescenza atteso che tale congedo ne va determinare una vera e propria sospensione, non idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi ex art. 33 della legge n -OMISSIS-/92.