L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori agli studenti non residenti alla condizione che, alla data della domanda di sussidio economico, uno dei genitori dello studente sia stato occupato o abbia esercitato un’attività in tale Stato membro per almeno cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni calcolato retroattivamente a decorrere dalla data di detta domanda di sussidio economico, in quanto non consente di prendere in considerazione in modo sufficientemente ampio l’esistenza di un eventuale collegamento sufficiente con il mercato del lavoro di tale Stato membro.
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