Non sono fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio nazionale forense sulla legge 12 luglio 2017 n. 113, là dove vieta ai consiglieri degli ordini circondariali forensi di candidarsi per il terzo mandato consecutivo. Non è fondata la questione relativa alla norma di interpretazione autentica, secondo la quale il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi opera anche per i mandati iniziati prima dell’entrata in vigore della legge 113/2017. Le condizioni di eguaglianza stabilite dall’articolo 51 della Costituzione per accedere «alle cariche elettive» possono essere compromesse se alla competizione per diventare consigliere dell’ordine forense può partecipare chi ha ricoperto due (o più) mandati consecutivi, consolidando così un forte legame con una parte dell’elettorato. Il divieto del terzo mandato consecutivo, inoltre, favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo e blocca il rischio di cristallizzazione della rappresentanza. Si tratta dunque di un divieto in linea con il principio del buon andamento dell’amministrazione, in particolare nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza.
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