In materia latu sensu concorsuale, in cui vi sia un confronto concorrenziale fra più soggetti aspiranti ad una posizione lavorativa pubblica, assume rilievo preminente l’orientamento a mente del quale i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione devono essere presentati entro i termini perentori stabiliti dal bando, a nulla rilevando l’impedimento o l’errore derivante da causa di terzo, né il possesso effettivo del requisito, ove la relativa certificazione manchi o sia carente. È quindi legittimo il provvedimento di esclusione da un pubblico concorso, il cui bando richiedeva dati requisiti di partecipazione, dei concorrenti che, pur possedendo detto requisito, abbiano compilato erroneamente la domanda di partecipazione; l’amministrazione, in assenza di qualsiasi indizio o segnalazione di errore materiale nella scrittura di dette date, non ha l’onere di verificare la correttezza delle medesime.
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