L’adozione delle opportune segnaletiche stradali da parte della Pubblica Amministrazione è sufficiente ad escludere la responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. (Cass. Civ.,sez. III ,sent. 27 novembre- 2 luglio 2019, n. 17658)

La Suprema Corte di Cassazione, in tema di circolazione stradale, afferma che l’ente proprietario della strada deve provvedere anche all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta ai sensi dell’art. 14 C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992, n.285), in quanto ciò rileva soprattutto nella valutazione delle responsabilità attribuibili all’ente medesimo in caso di danni derivanti da sinistri stradali. Nel caso di specie, la Corte afferma che un’idonea segnaletica, se non incide nella valutazione del profilo soggettivo, tuttavia interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo e il verificarsi del sinistro. In particolare, così pronuncia “L’ente proprietario della strada deve, ai sensi dell’art. 14 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), provvedere anche all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal C.d.S., tale circostanza non rileva sul piano dell’elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell’automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l’evento.

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