Annullamento della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici ( T.A.R. Lazio, sez. III- bis, sent. 2 luglio 2019, n. 8655)

Per le commissioni esaminatrici di procedure concorsuali è fatto espresso divieto ex art. 16, co. 2 lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 – relativamente al concorso de quo- per i componenti dell’organismo tecnico “di svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici” e, altresì, è sancita l’incompatibilità con cariche in organi elettivi secondo quanto previsto dall’art. 35 co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Sul presupposto che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, deriva come la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il
principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. Si ché la procedura deve essere annullata nella sua interezza.

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