Obbligo per RAI S.p.A. di applicare le procedure di evidenza pubblica (T.A.R. Lazio, sez. III, sent. 26 luglio 2019, n. 8341)

L’articolo 49 del T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici stabilisce espressamente che “per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la Rai Radiotelevisione s.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, l’organizzazione e l’amministrazione”. In tale quadro la RAI è configurata quale impresa pubblica – sotto forma societaria in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante – operante nel settore dei “servizi” pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione e, quindi, tenuta ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti in tutti gli appalti di valore eccedente le soglie indicate per i servizi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 1995 ad eccezione delle sole procedure per l’aggiudicazione di appalti che siano relativi specificamente a servizi di radiodiffusione e televisione – settore escluso dalla Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992.

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