Il Servizio Scolastico Integrato è espletabile attraverso il modello della società mista (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 22 maggio 2019 – 18 giugno 2019, n. 7888)

Il Servizio Scolastico Integrato è annoverabile come “servizio di interesse generale” e come tale espletabile attraverso il modello della società mista, ai sensi del combinato disposto degli artt. comma 2 lett. c) e 17 del D.Lgs n. 175/2016. Il Servizio de quo, infatti, è evidentemente connotato da rilevanza pubblicistica, nella parte in cui è rivolto all’utenza rappresentata dagli alunni dei nidi e delle scuole per l’infanzia nonché dei minori che frequentano le scuole elementari e medie inferiori (senza contare i disabili che frequentano le medie superiori e che possono godere del servizio di assistenza al trasporto scolastico). La scelta, politica prima che giuridica, di sussumere il servizio de quo nell’ambito della categoria del servizio di interesse generale è perfettamente coerente nella misura in cui l’ente intende assicurare continuità nella fruizione ed universalità della prestazione, preservandone lo standard qualitativo. Va osservato inoltre che, a fianco del servizio principale rappresentato dall’ausiliariato, si pone l’insieme dei servizi dell’ambito scolastico, i quali affiancano la vera e propria attività educativa, dando luogo al concetto organico di Servizio Scolastico Integrato, organizzato dall’amministrazione comunale ed al quale si riferiscono gli istituti scolastici frequentati dagli alunni destinatari delle prestazioni erogande attraverso la costituenda società mista.

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