L’esame del minore infradodicenne in possesso di capacità di discernimento ai fini della sua adottabilità, pur se questi sia stato già sentito nella diversa procedura ex art. 330 c.c., espressione del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, è assolutamente necessario allo scopo di consentire al minore di poter esprimere le proprie opinioni e, conseguentemente, al giudice di poter meglio ponderare quella che è la soluzione più idonea per l’interesse del minore medesimo.
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