I giudici amministrativi salentini hanno statuito che, in caso di gara in forma telematica, il rischio inerente alle modalità di inoltro della domanda di partecipazione alla stessa ricade sulla parte che unilateralmente sceglie il relativo sistema e ne impone l’utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio è a carico dell’ente che bandisce, organizza e gestisce la gara.
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