La sentenza in epigrafe statuisce che è da ritenersi inammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avente ad oggetto la richiesta rivolta al Ministero della Giustizia di comunicare la PEC, giacché non viene in questione un’inerzia provvedimentale, bensì un comportamento: non può qualificarsi quale “provvedimento” la pur dovuta comunicazione dell’indirizzo PEC al Ministero della Giustizia. Ciò nonostante, il contegno omissivo serbato dall’Amministrazione rispetto all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC sancito dalla normativa, pur non precludendo radicalmente la notifica dell’atto processuale (che rimane residualmente possibile attraverso le tradizionali modalità cartacee), vanifica il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la telematizzazione delle comunicazioni funge da fattore trainante. Ne consegue che, attualmente, in caso di inerzia della PA nella comunicazione dell’indirizzo ex art. 16, co. 12, del d.lgs. 179/2012, si potrà ricorrere esclusivamente alle tradizionali modalità di notifica cartacee, con un aggravio in termini materiali ed economici e in spregio alla normativa vigente.
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