Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, come sopra convertito e successivamente modificato il quale subordina la proposizione della domanda di equa riparazione (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89) alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo. L’istanza di prelievo non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.
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