La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona nella parte in cui dà esecuzione all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE) come interpretato dalla Corte di Giustizia con la “sentenza Taricco”, ritenendo, pertanto, che i giudici non siano tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva. Secondo i giudici costituzionali la “regola Taricco” contrasta con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’articolo 25, co.2 Cost. Infatti, un istituto come la prescrizione, che incide sulla punibilità della persona riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, nell’ordinamento giuridico italiano rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato con formula di particolare ampiezza.
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