La Corte Costituzionale, pur evidenziando oggettive criticità della normativa che disciplina il voto degli italiani all’estero quanto al bilanciamento della “effettività” del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, con riferimento ai parametri di cui, rispettivamente, ai commi terzo e secondo dell’art. 48 della Costituzione, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione.
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