Il minore affidato con l’istituto della kafala ha diritto al permesso di soggiorno (T.A.R. Piemonte, sent. del 3 marzo 2016, n. 281)

Il minore extracomunitario dato in affidamento tramite l’istituto islamico della “kafalah” ha diritto, una volta divenuto maggiorenne, alla conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non rilevando la sua originaria condizione di minore non accompagnato. In tale prospettiva, la condizione di minore non accompagnato non è cristallizzata al momento dell’ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si esaurisce quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da parte di un adulto. Nelle ipotesi di cui agli art. 2 e 4 della legge 184/1983 questo tipo di protezione può considerarsi realizzato, in quanto tali norme prevedono l’inserimento provvisorio del minore in un nuovo ambito familiare con l’assunzione di poteri e obblighi in capo agli affidatari (v. art. 5 della legge 184/1983).
“In presenza di affidamento … è dunque, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, direttamente applicabile l’art. 32 comma 1 del D.lgs. 286/1998, il quale consente la conversione del permesso di soggiorno nel caso di minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983. La circostanza che l’affidamento riguardi minori originariamente non accompagnati è irrilevante, in quanto la formulazione dell’art. 32 comma 1 del Dlgs. 286/1998 si presta a un’interpretazione estensiva, come dimostra la sostanziale assimilabilità dell’affidamento alla tutela (v. C.Cost. 5 giugno 2003 n. 198)” (TAR Piemonte, Sez. II, 18.08.2014 n. 1394).

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