La “scaletta” appuntata dal candidato sul foglio recante la traccia della prova selettiva, rispondendo alla chiara esigenza di organizzare la stesura dell’elaborato, non può essere interpretata al pari di un segno di riconoscimento e quindi lesiva del “principio dell’anonimato” che si è andato affermando rispetto alle procedure concorsuali pubbliche, ed a sua volta espressione del più generale “principio d’imparzialità” della P.A. espresso dall’art. 97 Cost.; la regola dell’anonimato, difatti, può ritenersi violata soltanto allorquando il segno oggetto di esame assuma un carattere anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero.
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