Occultamento di stupefacenti e concorso di persone nel reato (Cass. pen., Sez. III, 23 giugno – 16 novembre 2021, n. 41579)

In tema di concorso di persone nella detenzione di sostanza stupefacente, occorre che l’agente non si limiti a mantenere un comportamento meramente passivo, ma realizzi un contributo partecipativo – morale o materiale alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito e tale consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, può essere attuato anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.
Ne deriva, dunque, che a titolo esemplificativo rappresentano un valido apporto causale (tale da integrare un concorso di persone ex art. 110 c.p.) le condotte di occultamento della sostanza stupefacente al momento dell’accesso delle forze dell’ordine nell’appartamento ove è detenuta la droga, e di resistenza attiva volta a ritardare od ostacolare l’ingresso dei militari nell’immobile.
Diversamente, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti non è configurabile il delitto di favoreggiamento, in quanto nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale.

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