L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di sanzioni disciplinari nell’ordinamento militare, con particolare riferimento ai limiti nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (Consiglio di Stato, sez. I, parere 27 giugno 2024, n. 827)
9 Luglio 2024
La CEDU su divieto di esposizione di vignette satiriche in Moldavia (CEDU, sez. X, sent. 25 giugno 2024, ric. n. 15379/13)
9 Luglio 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di divorzio: per la determinazione dell’assegno si valuta anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare (Cassazione Civile, sent. 17 giugno 2024, n. 16703)
9 Luglio 2024
Conversione dell’adozione legittimante in adozione mite: non sempre è possibile (Cassazione Civile, 27 maggio 2024, n. 14777)
9 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia su un termine ragionevole per poter contestare in giudizio il licenziamento di una lavoratrice incinta (CGUE, Settima Sezione, 27 giugno 2024, C‑284/23)
9 Luglio 2024