Nel reato di violazione di domicilio il concetto di privata dimora ricomprende anche luoghi utilizzati con cadenza transitoria e contingente (Cass. Pen., sez. V, sent. 15 luglio – 13 settembre 2021, n. 33860)

Ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di atti
di vita privata; l’attualità dell’uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata nel tempo, del proprietario, la quale non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all’abitazione né quella di abbandonare il domicilio.

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