L’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «elementi o [di] risultanze nuovi» che «sono emersi o sono stati addotti dal richiedente», ai sensi di tale disposizione, comprende gli elementi o le risultanze sopravvenuti dopo la conclusione definitiva del procedimento che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di protezione internazionale nonché gli elementi o le risultanze che già esistevano prima della conclusione di tale procedimento, ma che non sono stati invocati dal richiedente. L’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che l’esame nel merito di una domanda reiterata di protezione internazionale può essere condotto nell’ambito della riapertura del procedimento che ha avuto ad oggetto la prima domanda, purché le norme applicabili a tale riapertura siano conformi al capo II della direttiva 2013/32 e la presentazione di tale domanda non sia subordinata al rispetto di termini di decadenza. L’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno Stato membro che non ha adottato specifici atti di trasposizione di tale disposizione, di rifiutare, in applicazione delle norme generali di procedura amministrativa nazionale, di esaminare il merito di una domanda reiterata, qualora gli elementi o le risultanze nuovi invocati a sostegno di tale domanda esistessero all’epoca del procedimento che ha avuto ad oggetto la domanda precedente e non siano stati presentati nell’ambito di tale procedimento a motivo di una colpa imputabile al richiedente.
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