Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla. Ne deriva che l’esistenza di un ordine di demolizione efficace costituisce effettivamente uno dei presupposti per la produzione dell’effetto acquisitivo al patrimonio comunale regolato dall’art. 31 DPR n. 380/01. L’effetto traslativo della proprietà avviene invece ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione demolire, ragion per cui il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale; di regola, non deve essere preceduta da una comunicazione di avvio, trattandosi di un’azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. La sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato.
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