È da respingere l’istanza cautelare avverso la delibera che ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccino per il Covid-19 (T.A.R. Puglia, sez. II, dec. 5 agosto 2021, n. 480)

È da respingere l’istanza di sospensione della delibera che, in applicazione dell’art. 4, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccino per il Covid-19 ove sia stata valutata, con esito negativo, la possibilità di ricollocazione lavorativa del medico con adibizione dello stesso ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario. Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, infatti, la posizione del sanitario e il diritto dell’individuo debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.

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