Omesso mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: opera l’art. 570-bis c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 30 marzo – 25 maggio 2021, n. 20721)

Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. Ciò in quanto, in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (norma che ha introdotto l’art. 570-bis c.p. recependo la disciplina speciale), va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 3, L. 8 febbraio 2006, n. 54, e quella prevista dal predetto art. 570-bis c.p.
Al riguardo si osserva come fosse ormai pacifico che il reato di cui al menzionato art. 3 si configurasse in caso di omesso versamento da parte del genitore dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria civile per il mantenimento anche dei figli nati fuori dal matrimonio: e ciò si era affermato non solo in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, ma anche alla luce delle specifiche modifiche introdotte dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 in materia di unioni civili e di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, che avevano imposto che le norme della L. n. 54 del 2006 dovevano ritenersi applicabili anche ai procedimenti relativi ai figli nati da genitori non coniugati. Tale interpretazione va applicata anche all’odierna formulazione dell’art. 570-bis c.p. in quanto, benché tale disposizione testualmente indichi come soggetto attivo del reato il “coniuge”, una lettura sistematica della norma induce a ritenere che il legislatore abbia parificato quella figura a quella di qualsiasi genitore. Nello stesso senso depone, peraltro, l’intentio legis come emergente dai lavori preparatori della riforma del 2018, da cui si desume in maniera inequivoca che la nuova norma incriminatrice sarebbe stata destinata ad assorbire (dunque, senza alcun effetto di abolitio parziale) le previsioni dei previgenti della L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies e della L. n. 54 del 2006, art. 3, con i quali, dunque, l’art. 570-bis c.p. si pone in rapporto di continuità normativa.

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