È legittimo il provvedimento di Daspo adottato in relazione a comportamenti minacciosi verificatisi durante una seduta di allenamento di una squadra di calcio poiché l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate “in occasione” di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere “a causa” della manifestazione sportiva stessa. Nel caso di specie, non è dubitabile che gli episodi verificatisi durante l’allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive sono strettamente collegati con le “manifestazioni sportive”, secondo un rapporto di diretta causalità.
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