Il T.A.R. di Salerno ha statuito che in virtù del principio della strumentalità delle forme vigente in materia elettorale, ove non prevista dalla legge una espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto.
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