La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di condizioni per l’emissione del mandato d’arresto europeo (CGUE, Prima Sezione, 17 marzo 2021, C-488/19)

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26
febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che un mandato d’arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l’emissione del mandato d’arresto europeo è
soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall’altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente
abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere
interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di
detto mandato d’arresto sia stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il Regno di Norvegia,
che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.

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