L’articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che consente il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, richiesti a partire dal territorio di tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo che sia oggetto di una segnalazione nel sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione nello spazio Schengen e la cui identità non abbia potuto essere comprovata con un documento di viaggio valido, quando gli interessi dello Stato membro che effettua la segnalazione, preventivamente consultato, sono stati presi in considerazione e il titolo di soggiorno è rilasciato, prorogato o rinnovato solo per «motivi seri», ai sensi di tale disposizione. Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e, in particolare, il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che non si applica a un cittadino di un paese terzo che si trovi in una situazione del genere.
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