Integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del cd. PREU (prelievo unico erariale), non versandoli al concessionario competente. Ed invero, la condotta di concessionari e sub-concessionari che interrompono artatamente i flussi di comunicazione-dati con l’Amministrazione centrale e trattengono la percentuale delle giocate (PREU) dovute all’Erario integra il fatto tipico del più grave reato di peculato ex art. 314 c.p. e non, invece, quello di frode informatica ex art. 640-ter c.p. ovvero un mero inadempimento di un’obbligazione tributaria.
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