È legittima l’applicazione della misura atipica dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia in concomitanza con eventi sportivi, estesa dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401 del 1989 (come modificato dal d.l. 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019 n. 77) ai soggetti che risultino denunciati o condannati per taluni reati, ivi specificamente individuati, non realizzati in occasione o a causa di manifestazioni sportive (c.d. daspo “fuori contesto”), anche se tali fatti siano commessi in data anteriore alla introduzione della suddetta modifica normativa, in quanto il presupposto della denuncia o della condanna per gli stessi non rileva a fini sanzionatori ma rappresenta un mero antecedente storico nella valutazione di pericolosità, così da non risolversi in una interpretazione analogica in malam partem o in una applicazione retroattiva di norme penali.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024