La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di domanda di estradizione ai fini dell’esercizio dell’azione penale di un cittadino dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, sentenza 17 dicembre 2020, C-398/19)

Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla situazione di un cittadino dell’Unione europea, che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro ed è oggetto di una domanda di estradizione rivolta a quest’ultimo Stato da uno Stato terzo, anche qualora il suddetto cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora lo status di cittadino dell’Unione. Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro di cui ha la cittadinanza la persona reclamata – cittadino dell’Unione oggetto di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo a un altro Stato membro – sia stato informato da quest’ultimo Stato dell’esistenza di tale domanda, né l’uno né l’altro di tali Stati membri è tenuto a chiedere allo Stato terzo richiedente di trasmettere una copia del fascicolo penale al fine di consentire allo Stato membro di cui la suddetta persona ha la cittadinanza di valutare la possibilità di esercitare esso stesso l’azione penale nei confronti di tale persona. Purché abbia debitamente informato lo Stato membro di cui la stessa persona ha la cittadinanza dell’esistenza della domanda di estradizione, di tutti gli elementi di diritto e di fatto comunicati dallo Stato terzo richiedente nell’ambito di tale domanda, nonché di ogni cambiamento della situazione in cui la persona reclamata si trova, rilevante ai fini di un’eventuale emissione di un mandato d’arresto europeo nei suoi confronti, lo Stato membro richiesto può estradare detta persona senza essere tenuto ad attendere che lo Stato membro di cui essa ha la cittadinanza rinunci, con una decisione formale, all’emissione del suddetto mandato d’arresto, riguardante quanto meno i medesimi fatti menzionati nella richiesta di estradizione, se quest’ultimo Stato membro si astenga dal procedere alla summenzionata emissione entro un termine ragionevole che gli è stato accordato a tal fine dallo Stato membro richiesto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che lo Stato membro che ha ricevuto da uno Stato terzo una domanda di estradizione, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, di un cittadino dell’Unione, che ha la cittadinanza di un altro Stato membro, non è tenuto a rifiutare l’estradizione e ad esercitare esso stesso l’azione penale allorché il suo diritto nazionale glielo consente.

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