La CEDU su Edizioni Roma Soc. Coop. e Srl contro l’AGCOM (CEDU, sez. I, sent. 10 dicembre 2020, ric. n. 68957/14 – 70495/13)

La Corte EDU si è pronunciata sull’art. 6 Conv. in relazione al ricorso presentato da Edizioni Roma Soc. Coop. e Srl. Le ricorrenti hanno sostenuto che il procedimento davanti all’AGCOM non è stato equo, sostenendo la mancanza d’imparzialità e indipendenza dello stesso. L’AGCOM, nello specifico, aveva sanzionato le ricorrenti per la posizione di controllo da esse esercitata e per le sovvenzioni richieste per la pubblicazione dei quotidiani “Il Roma” e l'”Umanità”. Il governo italiano ha sostenuto che il procedimento davanti all’AGCOM non riguardava un’accusa penale nei confronti di queste, ma un mero reato amministrativo. Ha sostenuto, inoltre, che la sanzione inflitta dall’Autorità per le garanzia nelle comunicazioni non è stata sproporzionata rispetto al suo scopo, vale a dire quello di promuovere la trasparenza nella struttura delle imprese e società, operando nel settore dell’informazione in modo che sia libero, accessibile e non concentrato nelle mani dei centri di potere economico. Per la prima ricorrente, invece, il reato era da considerare come “criminale”. La Corte ha ricordato che per determinare l’esistenza di un’accusa penale bisogna tener presenti tre criteri: la qualificazione giuridica del provvedimento nel diritto nazionale, la natura di questo e la natura e la gravità della pena. La prima ricorrente ha lamentato anche che il procedimento davanti all’AGCOM era essenzialmente scritto e che nessuna udienza pubblica era stata pianificata non rispettando i diritti della difesa. La Corte sul punto ha ricordato che lo svolgimento di un’udienza pubblica è un principio fondamentale sancito dall’art. 6, co. 1 Conv. Tuttavia, è vero che questo obbligo non è assoluto e che l’art. 6 non richiede necessariamente l’udienza in tutti i procedimenti. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse necessaria un’udienza pubblica orale e accessibile ai ricorrenti in quanto la questione era particolarmente delicata in relazione all’esistenza di una situazione di controllo tra le ricorrenti e che aldilà della sua gravità, la sanzione finanziaria in cui sono incorse era tale da ledere la loro integrità professionale e il loro merito. Inoltre, la Corte ha ricordato che per stabilire se un tribunale possa essere considerato indipendente ai fini dell’art. 6, co. 1, deve essere preso in considerazione: il modo di nomina e la durata del mandato dei loro membri e l’esistenza di tutela contro le pressioni esterne. Nel caso di specie è stato notato come le ricorrenti abbiano fatto ricorso davanti al TAR e la Corte ha rilevato che il tribunale amministrativo ha indagato sulle varie accuse di fatto e di diritto delle società richiedenti, esaminando le prove raccolte dall’AGCOM. Pertanto il tribunale amministrativo non si è limitato ad un mero controllo di legittimità. Il GA poteva stabilire se in relazione alle particolari circostanze del caso l’AGCOM avesse fatto uso corretto dei propri poteri. Dunque, il TAR ha potuto esaminare l’adeguatezza e la proporzionalità della scelta dell’Autorità. Pertanto la decisione dell’AGCOM essendo stata sottoposta ad un successivo controllo da parte dell’autorità giudiziaria ha condotto a ritenere che nessuna violazione dell’art. 6, co. 1 Conv. è stata rilevata.

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