La Cassazione sul danno morale autonomo (Cass. Civ., sez.III, sent. 28 settembre- 10 novembre 2020, n. 25164)

La Cassazione torna ad esprimersi sul danno morale come voce autonoma di danno, nello specifico affermando che il fatto di non poter compiere specifici atti fisici non conduce alla personalizzazione del danno, giacché questa si basa solamente sul sistema del ristoro tabellare. Il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela. Qualora però la voce di danno morale non venga accertata, il Giudice dovrà provvedere a liquidare il danno biologico senza l’aumento previsto dalle Tabelle.

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