La Cassazione torna ad esprimersi sul danno morale come voce autonoma di danno, nello specifico affermando che il fatto di non poter compiere specifici atti fisici non conduce alla personalizzazione del danno, giacché questa si basa solamente sul sistema del ristoro tabellare. Il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela. Qualora però la voce di danno morale non venga accertata, il Giudice dovrà provvedere a liquidare il danno biologico senza l’aumento previsto dalle Tabelle.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024