L’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso, da un lato, che impone allo Stato membro che ha adottato una decisione definitiva di rifiuto di rilascio di un visto sul fondamento dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi), del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, a causa di un’obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro, di indicare, in tale decisione, l’identità dello Stato membro che ha sollevato siffatta obiezione, il motivo specifico di rifiuto basato su questa obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione nonché l’autorità alla quale il richiedente il visto può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili in questo altro Stato membro, e nel senso, dall’altro, che, qualora un ricorso sia proposto contro la stessa decisione sul fondamento dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, i giudici dello Stato membro che ha adottato quest’ultima decisione non possono esaminare la legalità sostanziale dell’obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro.
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