Lo Stato viola gli obblighi positivi sanciti dall’art. 8 Conv. se non tutela il rispetto alla vita privata e familiare (CEDU, sez. V, sent. 19 novembre 2020, ric. n. 18068/11)

La CEDU si è pronunciata sul diritto al rispetto alla vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 Conv. Il caso è quello della compagna del presidente di un importante partito politico che ha ritenuto violato il suo diritto per la pubblicazione, su una rivista di gossip, di due fotografie ritraenti il figlio neonato nel momento dell’uscita dall’ospedale. Nello specifico ha lamentato che lo Stato non ha osservato il suo obbligo positivo di garantire la protezione della sua vita privata e familiare. Per il governo l’articolo contestato aveva contribuito ad un dibattito d’interesse generale su una persona pubblica, sostenendo inoltre che la ricorrente non aveva contestato un precedente articolo nel quale si annunciava la nascita di suo figlio. La Corte parte dal presupposto che in questa causa è necessario applicare un giusto equilibrio tra il diritto alla protezione della vita privata (art. 8) della ricorrente e il diritto alla libertà di espressione (art. 10) del giornalista. Quando le informazioni in gioco sono di natura privata ed intima non vi è alcun interesse pubblico alla loro diffusione. Gli articoli finalizzati esclusivamente a soddisfare le curiosità dei lettori per ciò che attiene alla vita di una persona, non possono essere considerati come necessari a contribuire ad un dibattito d’interesse generale per la società. La Corte ha affermato che, in linea di principio, spetta principalmente ai tribunali nazionali valutare quanto sia nota una persona. I tribunali hanno ritenuto che il compagno della ricorrente fosse un personaggio pubblico, status non attribuito a quest’ultima. La Corte ha ritenuto inoltre che l’esercizio del bilanciamento, posto in essere dai tribunali nazionali, tra il diritto al rispetto della vita privata e familiare e quello alla libertà di espressione, non è stato effettuato in conformità ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte. Soprattutto non è stata prestata sufficiente attenzione al contributo che l’articolo aveva dato a questioni d’importanza pubblica e alla natura delicata dell’argomento mostrato in fotografia. Nessuna distinzione è stata fatta tra informazioni che di fatto rientrano parzialmente nella sfera pubblica e la pubblicazione di fotografie scattate di nascosto che ritraggono un momento essenzialmente privato della vita della richiedente. Per questi motivi la Corte ha concluso che lo Stato non ha adempiuto ai suoi obblighi positivi sanciti dell’art. 8 Conv..

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