La CEDU su raduno LGBTI e contro-manifestazione omofoba in Russia (CEDU, sez. III, sent. 1 dicembre 2020, ric. n. 46712/15)

La Corte Edu si pronuncia sul caso della signora Berkman, arrestata dalla polizia russa durante un raduno LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali) tenutosi nell’ottobre 2013 a San Pietroburgo, nell’ambito del quale si erano registrate forti tensioni con gruppi di contro-manifestanti che avevano posto in essere aggressioni omofobe. La ricorrente ha denunciato la violazione degli articoli 5 (diritto alla libertà e sicurezza), 11 (libertà di riunione) e 14 (divieto di discriminazione), lamentando l’arbitrarietà e l’illegittimità del suo arresto e della successiva detenzione; l’inadempimento da parte delle autorità dell’obbligo di assicurare il pacifico svolgimento dell’incontro pubblico; la riconducibilità delle denunciate violazioni alla politica statale discriminatoria contro le persone LGBTI. La Corte ha dichiarato, all’unanimità, la violazione dell’articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), desumendo l’illegittimità dell’arresto della ricorrente durante la manifestazione dalla prova in atti del comportamento assolutamente non violento tenuto nell’occasione dalla medesima. Sempre all’unanimità, è stata riconosciuta la violazione degli obblighi statali ai sensi dell’articolo 11 (libertà di riunione), avendo l’arresto della ricorrente impedito alla stessa, senza una valida giustificazione, di continuare a partecipare al raduno LGBTI, nonché la violazione degli obblighi statali ai sensi dell’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 14 (divieto di discriminazione), per non aver la polizia adottato misure idonee a facilitare l’accesso al raduno ed a proteggere la ricorrente da attacchi omofobi commessi da alcuni manifestanti. La circostanza, in particolare, che la polizia non sia intervenuta per allentare le tensioni tra i due gruppi, se non quando si è manifestato un rischio reale di lesioni fisiche, è stata stigmatizzata dai Giudici di Strasburgo, in quanto, pur potendo accadere che durante una manifestazione qualcuno possa sentirsi offeso o turbato, quello che non è accettabile è che qualcuno possa essere spinto a non partecipare per timore di subire violenze. La libertà di riunione non può essere ridotta a un semplice dovere di non intervento dello Stato. La Corte sottolinea, inoltre, che l’obbligo per le autorità di adottare misure per facilitare e rendere sicuro l’incontro era tanto più importante nel caso di specie, considerata l’appartenenza della ricorrente ad una minoranza vulnerabile, a lungo oggetto di pubblica ostilità in Russia. I Giudici di Strasburgo hanno, invece, escluso la violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 11 relativamente all’accusa secondo cui la polizia avrebbe arrestato solo manifestanti LGBTI, trascurando il disordine pubblico causato dai contro-manifestanti.

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