L’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame, costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l’interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di sanzioni disciplinari nell’ordinamento militare, con particolare riferimento ai limiti nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (Consiglio di Stato, sez. I, parere 27 giugno 2024, n. 827)
9 Luglio 2024
La CEDU su divieto di esposizione di vignette satiriche in Moldavia (CEDU, sez. X, sent. 25 giugno 2024, ric. n. 15379/13)
9 Luglio 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di divorzio: per la determinazione dell’assegno si valuta anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare (Cassazione Civile, sent. 17 giugno 2024, n. 16703)
9 Luglio 2024
Conversione dell’adozione legittimante in adozione mite: non sempre è possibile (Cassazione Civile, 27 maggio 2024, n. 14777)
9 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia su un termine ragionevole per poter contestare in giudizio il licenziamento di una lavoratrice incinta (CGUE, Settima Sezione, 27 giugno 2024, C‑284/23)
9 Luglio 2024