Il ritiro del passaporto e l’annotazione “non valida per l’espatrio” sulla carta d’identità del genitore obbligato al mantenimento del minore sono provvedimenti vincolanti per l’amministrazione e vincolanti per il giudice amministrativo in seguito alla revoca dell’assenso dell’altro genitore e della mancata autorizzazione del giudice tutelare. Inoltre, lo stallo derivante dalla revoca dell’assenso del coniuge poteva essere superato rivolgendosi al giudice tutelare: pertanto, l’asserita privazione della libertà personale non è rimessa in modo definitivo all’autorità amministrativa ma è rimessa ad una valutazione dell’autorità giudiziaria. L’esito sfavorevole del giudizio per il ricorrente può essere addebitato alla sua scelta di non attivare il procedimento dinanzi al giudice tutelare dinanzi al quale avrebbe potuto neutralizzare il dissenso del coniuge. Le autorità interne “hanno l’obbligo di controllare che ogni violazione del diritto di una persona di lasciare il suo paese sia, dall’inizio e per tutta la sua durata, giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze”.
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