Una permanente difficoltà economica non integra di per sè sola lo stato di necessità ex art. 54 c.p. (Cass. Pen., sez. II, sent. 15 settembre – 18 settembre 2020, n. 26225)

L’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia.

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