La Cassazione in riferimento ai diritti del minore straniero fa richiamo all’art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata dalla L. n. 176 del 1991 e richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28) ove si evince che l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente in quanto ritenuto nel nostro ordinamento un soggetto presuntivamente vulnerabile. Nel caso di specie, la Corte dovendo bilanciare l’interesse del minore alla stabilità dei rapporti familiari, nonché all’aspettativa di una formazione personale presso un contesto socio-territoriale stabile, con esigenze di rimpatrio dettate dalla normativa in tema di immigrazione, la Cassazione accoglie il principio del “bilanciamento attenuato” per consentire la prevalenza ai diritti fondamentali del minore, soggetto vulnerabile, rispetto a provvedimenti di rimpatrio relativi ai genitori. Ciò in quanto il rimpatrio dei genitori arrecherebbe un danno sulla persona del minore e sulle sue aspettative di vita in Italia, per effetto del trasferimento in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non ha in concreto alcuna relazione.
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