a CEDU su fornitura di pasti in conformità ai precetti religiosi dei detenuti (CEDU, sez. IV, sent. 9 giugno 2020, ric. nn. 23735/16 e 23740/16)

La Corte Edu si pronuncia sul caso relativo a due israeliani di fede ebraica detenuti in una prigione rumena, i quali lamentavano l’inadempimento, da parte delle autorità carcerarie della prigione di Rahova, dell’obbligo di fornire loro pasti kosher, in conformità ai propri precetti religiosi, in violazione della libertà garantita dall’art.9 (diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Alla luce degli elementi del caso e del margine di apprezzamento di cui lo Stato gode in materia, i Giudici di Strasburgo hanno, invece, ritenuto che le autorità nazionali avessero soddisfatto in misura ragionevole gli obblighi positivi derivanti dalla suddetta disposizione convenzionale.
Ed invero, la Corte rileva, tra l’altro, che il giudice di prima istanza di Bucarest aveva deciso per una soluzione su misura, adattata alle esigenze specifiche dei ricorrenti, i quali sono stati messi nelle condizioni di ottenere i prodotti necessari per la preparazione dei pasti sul posto, nella cucina della prigione, in una zona separata dedicata esclusivamente alla preparazione di pasti kosher, dove sono state messe in atto a tal fine un insieme di misure, approvate da una fondazione religiosa ebraica.

I ricorrenti, tuttavia, non hanno adito i giudici civili competenti per chiedere il rimborso delle spese sostenute per procurarsi il cibo con i propri mezzi, né hanno dimostrato un impedimento oggettivo alla proposizione di tale rimedio, circostanza che non consente loro di dolersi di tale aspetto per la prima volta in questa sede.

Di qui all’unanimità la decisione secondo cui, nel caso di specie, non c’è stata alcuna violazione dell’art. 9 CEDU.

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