Il delitto di atti persecutori assorbe il reato di molestie quando le medesime costituiscano segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno almeno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p., e siano avvinte dal medesimo elemento soggettivo, integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.
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