Permesso di soggiorno e diritti sociali minimi. I diritti inviolabili nell’emergenza sanitaria (Trib. di Roma, Sez. Persona e Immigrazione Civile, decr. 22 aprile 2020)

Il Tribunale di Roma affronta la difficile tematica relativa alla tutela dei diritti inviolabili e diritti sociali minimi in assenza di regolare permesso di soggiorno. Richiamando numerosi precedenti di giurisprudenza, il Tribunale rammenta che lo straniero, anche laddove irregolarmente soggiornante, gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana (Corte cost., sent. n. 198 del 2000). Con specifico riguardo al diritto alla salute, ribadisce che esiste un “nucleo irriducibile” di tale diritto, che “quale diritto fondamentale della persona deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato” (Corte cost., sent. n. 252 del 2001). La giurisprudenza costituzionale afferma, difatti, il carattere universalistico dei diritti umani fondamentali e stabilisce l’esistenza di un nucleo “minimo” di questi diritti che non può essere violato e che spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul territorio italiano. Nel caso specifico, riconoscendo il diritto al buono spesa ad immigrati irregolarmente soggiornanti tutela il nucleo di diritti sociali minimi di persone vulnerabili, ancor di più deboli in questo periodo di emergenza sanitaria.

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