La CEDU sulla necessità di tutelare la privacy della vittima in un processo per stupro (CEDU, sez. I, sent. 14 maggio 2020, ric. n. 30373/13)

I Giudici di Strasburgo, con sei voti favorevoli ed uno contrario, hanno escluso la violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo ragionevole la giustificazione addotta dal tribunale nazionale per escludere il pubblico da tali procedimenti, cioè, appunto, la tutela della vita privata della vittima. In particolare, è stata sottolineata l’esistenza in capo allo Stato di uno specifico obbligo di protezione della donna da una ulteriore violenza (“secondary victimisation”) cui sarebbe stata esposta in caso di udienza pubblica, attesa la natura altamente delicata dell’esame incrociato in tribunale, con inevitabile rivelazione di informazioni sugli aspetti più intimi della sua vita, informazioni che avrebbero potuto essere divulgate in qualsiasi fase del processo penale del ricorrente, con la conseguenza che chiudere solo una parte del procedimento non sarebbe stato sufficiente per proteggere la vittima da ulteriore imbarazzo e stigmatizzazione.

La Corte Edu, pronunciandosi sul caso del sig. Mraović, cittadino croato sottoposto ad un procedimento penale per stupro, affronta il tema del bilanciamento tra il diritto del ricorrente a un’audizione pubblica ed il diritto della vittima alla protezione della sua vita privata.

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