L’attività di vestizione e svestizione degli infermieri rientra nell’orario di lavoro e deve essere retribuita autonomamente (Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. 16 gennaio 2020- 7 maggio 2020, n. 8627)

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione qualifica la vestizione e svestizione degli infermieri come attività rientrante nel turno di lavoro e pertanto autonomamente soggetta a retribuzione. Infatti simile fase lavorativa costituisce una fase preparatoria del rapporto e necessaria per il medesimo, deve essere autonomamente retribuita, perché trattasi di prestazione accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa con pieni obblighi comportamentali di matrice culturale e sociale. Il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione. La eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, come nel caso degli infermieri.

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