La Corte di Cassazione in merito al giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero (Cass. Civ., sez. I, sent. 10 gennaio – 6 maggio 2020, n. 8545)

Nella domanda di protezione internazionale del cittadino straniero, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione. Il vissuto nel Paese di transito può rilevare ove abbia determinato nel richiedente una situazione di vulnerabilità per i traumi psichici e le condizioni fisiche riportate situazione che non può essere automaticamente fatta discendere dal suo trascorso, considerato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato.

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