La Cassazione rimette alla Corte Costituzionale il vaglio della L. 40/2004 alla luce del principi Costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 30, 31 Cost.. (Cass. Civ., Sez. I, ord.. 5 dicembre 2019- 29 aprile 2020, n. 8325)

La prima sezione civile della Cassazione, con un’ordinanza, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità, relativa alle disposizioni di legge in tema di fecondazione assistita, stato civile, legge sul diritto internazionale privato, laddove “non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della ‘gestazione per altri’ del cosiddetto genitore d’intenzione non biologico”. L’orientamento giurisprudenziale in materia era stato affrontato dalle sezioni unite della Corte con una sentenza del 2019, ma i giudici nell’ordinanza depositata, richiamano un parere emesso dalla Grande Chambre di Strasburgo e sollevano dubbi sulla legittimità degli articoli di legge ritenendoli “in contrasto” con diversi altri articoli della Costituzione. Difatti, l’interesse del minore a mantenere il suo rapporto con il padre intenzionale, riconosciuto oltretutto da un certificato di nascita estero, è prevalente rispetto alla modalità con cui quel bambino è venuto al mondo. Alla Corte Costituzionale spetta ora la questione di legittimità costituzionale della L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18 e L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31 Cost.. e ove a carattere impeditivo, in via generale e senza valutazione concreta, dell’interesse superiore del minore.

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